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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 77
Alto tradimento

(1)

Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290 bis del codice penale,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 23 marzo 1956, n. 167, di modifica al c.p.m.p.

(2)

Il procedimento penale può essere avviato soltanto previa l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. Si veda l'art. 3 del R.D.L. 9 dicembre 1941, n. 1386, convertito nella L. 7 maggio 1942, n. 560, che richiede la stessa autorizzazione per perseguire i delitti puniti:

1) dall'art. 77 c.p.m.p. in relazione agli artt. 277, 281 e 288 c.p.;

2) dall'art. 81 c.p.m.p. quando il fatto sia commesso contro il Presidente della Repubblica, il Governo o le Forze armate dello Stato;

3) dagli artt. 79 ed 80 c.p.m.p.;

4) dagli artt. 76, 77 ed 87 c.p.m.g.;

5) dagli artt. 84 c.p.m.p. nonché 51 e 54 c.p.m.g. quando i delitti ivi previsti siano commessi a danno di un Stato estero alleato o associato a fini di guerra allo Stato italiano.

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