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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 76
Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza

Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o (1) di custodia, in...

Note:
(1)

Da correggersi in “e” in quanto in tal senso depone l'art. 215, comma 2, n. 2), del c.p.

(2)

Si veda la nota all'art. 62.

(3)

Misura di sicurezza da eseguirsi mediante il collocamento del militare minorenne in una comunità pubblica o autorizzata e solo quando il procedimento riguardi i delitti non colposi punibili con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, ovvero i reati indicati dall'art. 23, comma 1, II periodo, del D.P.R. n. 448/1988, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(4)

Questo comma deve considerarsi implicitamente abrogato in base al principio di complementarità, posto che l'art. 207, comma 3, del c.p. (di contenuto identico) è stato soppresso dall'art. 89 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

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