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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 12 vicies
Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate

Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.

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