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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 57
Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari

(Omissis) (1).

Note:
(1)

Questo articolo deve considerarsi implicitamente abrogato dopo le modifiche introdotte nell'art. 99 del c.p. dall'art. 9 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv., nella L. 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

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