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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1100
Resistenza o violenza contro nave da guerra

Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

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