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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1017
Rischio

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal...

Note:
(1)

Le parole: «nell'articolo 977» sono state sostituite dalle attuali: «nel secondo comma dell'articolo 1012» dall'art. 17, comma 4, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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