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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1099
Rifiuto di obbedienza a nave da guerra

Il comandante della nave, che nei casi previsti nell'art. 200 non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni (1).

Note:
(1)

Si riporta qui di seguito l'art. 200:

«200. (Polizia esercitata dalle navi da guerra). In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

«A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

«Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima».

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