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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1095
Inosservanza di ordine da parte di passeggero

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino ad € 206 (1).

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale. Il D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, ha assegnato questo illecito alla competenza per materia di tale giudice (art. 4) ed ha mutato la pena in quella della multa da lire 500.000 (€ 258) a cinque milioni (€ 2.582).

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