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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1088
Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

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