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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1011
Danni coperti

L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 e 971 (1).

Note:
(1)

Le parole: «a 967» sono state così sostituite dalle parole: «e 971» dall'art. 17, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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