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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1054
Comunicazioni all'esercente

Quando il procedimento è promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante.

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