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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1080
Applicabilità delle disposizioni penali

Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia...

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