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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1067
Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita

L'ordinanza di vendita è notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse.

L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento....

Note:
(1)

Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

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