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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1086
Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

La metà delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice (1) è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o al Fondo per l'assistenza ai lavoratori...

Note:
(1)

Le parole: «a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice» sono state così sostituite dalle attuali: «a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice» ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

L'art. 16 dello stesso decreto legislativo così dispone:

«16. (Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative). 1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome».

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