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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1021
Rinvio

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli artt. 515, secondo comma, 527, 538.

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