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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1082
Pene accessorie

Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:

1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o...

Note:
(1)

Le parole: «, 739» sono state così sostituite dalle parole: «e 734» dall'art. 19, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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