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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1097
Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del...

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