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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2681
Divieto di rimozione dei registri

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

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