News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2676
Diversità tra registri, copie e certificati

(1)

Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 21 gennaio 1983, n. 22, disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?