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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2677
Orario per le domande di trascrizione e iscrizione

(1)

Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, nuove norme sul servizio ipotecario.

L'art. 24, della stessa legge, dispone:

«Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

«Nell'ultimo giorno lavorativo del mese è limitato fino alle ore 11».

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