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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2675
Responsabilità del conservatore

(Omissis) (1)(2) .

Note:
(1)

Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 21 gennaio 1983, n. 22, disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari, della quale si riporta l'art. 6:

«Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.

«Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'art. 111 del codice di procedura civile».

(2)

Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 21 gennaio 1983, n. 22, disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.

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