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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2615
Responsabilità verso i terzi

(1)

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile ...

Note:
(2)

Comma così modificato dall'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 377, modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili.

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