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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2659
Nota di trascrizione

(1)

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, nuove norme sul servizio ipotecario.

(2)

Le parole: «Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale;» sono state aggiunte dall'art. 17 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

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