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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2673
Obblighi del conservatore

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna (743 c.p.c.) ...

Note:
(1)

Si veda l'art. 3 della L. 23 ottobre 1969, n. 789, modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri mobiliari, che così dispone:

«Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'art. 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

«Le certificazioni negative previste dall'art. 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano».

(2)

Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, nuove norme sul servizio ipotecario.

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