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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2637
Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ...

Note:
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Le parole: «strumenti finanziari, quotati o non quotati,» sono state così sostituite dalle attuali: «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,» dall'art. 9, comma 4, della L. 18 aprile 2005, n. 62.

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