News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2680
Tenuta del registro generale d'ordine

(1)

Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, nuove norme sul servizio ipotecario.

(2)

A norma dell'art. 1, comma 279, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, in deroga a questo comma, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?