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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2671
Obbligo dei pubblici ufficiali

(1)

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei...

Note:
(1)

Si veda l'art. un. della L. 13 marzo 1980, n. 73, recante adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero, come modificato dall'

D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 516. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 6 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 516, che si riporta:

«Art. un. 1. Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della L. 16 febbraio 1913, n. 89.

«2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto».

Il richiamato art. 106 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, prevede il deposito e la conservazione nell'archivio notarile distrettuale degli originali e delle copie degli atti notarili rogati in un paese estero, prima di farne uso nello Stato, sempreché non siano già depositati presso un notaio esercente.

(2)

Dispone l'art. 6 del D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347, testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale:

«6. (Termini per la trascrizione). 1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

«2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

«3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria ».

L'art. 9 del D.L.vo n. 347/1990 dispone:

«9. (Sanzioni). 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.

«2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da € 103 a € 2.065».

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