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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2657
Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si può eseguire (2674) se non in forza di sentenza (2908; ...

Note:
(1)

La legge 24 aprile 1990, n. 106, ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, ha esonerato dall'obbligo di legalizzazione gli atti pubblici da esibire sul territorio di un altro Stato contraente, tra essi ricompresi gli atti giudiziari e quelli notarili.

Il riconoscimento e l'efficacia in Italia di atti e sentenze straniere sono ora disciplinati dagli artt. 64 e ss. della L. 31 maggio 1995, n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

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