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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2641
Confisca

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.

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