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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 94
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina ...

Note:
(1)

Il primo e il secondo comma di questo articolo sono stati così sostituiti dall'art. 9, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si riporta il testo previgente:

«L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo, su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

«L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente all'imprenditore».

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