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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 38
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato da ultimo, così sostituito, dall'art. 3, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

(2)

Le parole: «o dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono state così sostituite dalle attuali: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore» dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali primo e secondo comma, dall'art. 1, comma 28, della L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(4)

Le parole: «previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile» sono state così sostituite dalle attuali: «per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni,» dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

Le parole: «previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile» sono state così sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni» dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(6)

Questo periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(7)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.».

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