
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli
Si vedano: R.D. 2 gennaio 1913, n. 453, T.U. delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse; R.D.L. 23 marzo 1919, n. 1058, regolamento alla legge predetta; L. 6 luglio 1949, n. 466, disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.
Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.