
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 52
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni (1) .
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni...
Note:
(1)
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 154, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2)
La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 154, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.