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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 33
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 214 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

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