
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 16
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
Note:
(1)
Legge fallimentare.
(2)
Le parole: 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sono state così state così sostituite dalle seguenti: 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza dall'art. 371, comma 1, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022.
A norma dell'art. 371, comma 2, del predetto decreto n. 14/2019, tale disposizione si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.