
Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi articoli...
Articolo così sostituito dall'art. 223 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia. Si veda anche l'
«69. In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10 della presente legge».
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.
A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Si riporta il testo precedente:
«Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice».