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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 66
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta...

Note:
(1)

Le parole: «o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa» sono state inserite dall'art. 63, comma 1 bis, lett. a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(2)

L'originario terzo comma è stato così sostituito dagli attuali terzo, quarto e quinto comma dall'art. 20, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

(3)

Il testo della Gazzetta Ufficiale reca l'avverbio «perchè» ma - sebbene non risulti che la Gazzetta Ufficiale abbia provveduto con una errata corrige e nemmeno con una rettifica - lo stesso deve evidentemente intendersi come «purchè».

(3)

Le parole: «di tutti i condomini» sono state così sostituite dalle attuali: «della maggioranza dei condomini» dall'art. 5 bis, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella L. 27 novembre 2020, n. 159.

(4)

L'originario terzo comma è stato così sostituito dagli attuali terzo, quarto e quinto comma dall'art. 20, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

Si riporta il testo previgente: «L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza».

(4)

Questo comma è stato inserito dall'art. 63, comma 1 bis, lett. b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.

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