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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 41
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è...

Note:
(1)

Articolo dapprima sostituito dall'art. 222 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, e poi così sostituito dall'

D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
art. 151 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«41. I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi».

(1)

Questo articolo, dapprima sostituito dall'art. 222 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, e dall'

D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
art. 151 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999, è stato, infine, abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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