
I provvedimenti previsti nell'
Articolo dapprima sostituito dall'art. 222 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, e poi così sostituito dall'
«41. I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi».
Questo articolo, dapprima sostituito dall'art. 222 della L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, e dall'
A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.