
Il decreto, previsto dall'
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si riporta il testo previgente:
«92. La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
«Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
«Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.
«Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.
«Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente».
Le parole capi V e VI sono state così sostituite dalle seguenti: capi V, VI e VII dall'art. 379, comma 4, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14.
A norma dell'art. 389, comma 2, del medesimo provvedimento, tali disposizioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto (Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019).