
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 52
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125
Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.
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