
Il condannato all'ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.
Tuttavia il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice commina ...
Si veda la nota 1 sub art. 9 c.p.
La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944.
L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.
Inoltre il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.