
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 16
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125
Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un'arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi...
Note:
(1)
Tali articoli prevedevano rispettivamente l'interdizione perpetua da un minimo di tre mesi ad un massimo di cinque anni e la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte da un minimo di tre giorni ad un massimo di due anni.