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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 1
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125

Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:

1) ...

Note:
(1)

Si veda la nota 1 sub art. 9 c.p.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo del D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

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