
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 50
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125
Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio a termine delle leggi anteriori al codice penale sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge...