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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 15
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125

Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell'articolo precedente, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e la interdizione da una professione o da un'arte da quindici giorni a due anni (...

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