
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 42
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125
In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente alla attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, ai termini dell'articolo 169 del codice.