News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 42
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125

In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente alla attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, ai termini dell'articolo 169 del codice.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?