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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 8
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125

Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da € 5 a € 207 o l'ammenda da € 2 a € 30 (1).

Quando la...

Note:
(1)

Le pene originarie, rispettivamente da L. 50 a L 2.000 e da L. 20 a L. 300 sono state aumentate di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicate dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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