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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 49
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125

Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.

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