
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice penale | 28 mag 1931 | N. 601 | Art. 2
Gazzetta uff. 01/06/1931, n. 125
Quando le leggi, i decreti le convenzioni internazionali fanno menzione di crimini
per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel n. 1 dell'articolo precedente.