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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2948
Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue (1861)...

Note:
(1)

Le parole: «titoli del debito pubblico» sono state così sostituite dalle attuali, dall'art. 54, comma 2, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(2)

Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 12 agosto 1993, n. 313, in materia di rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16 febbraio 1996, n. 312, il termine di prescrizione dei titoli di debito pubblico al portatore, previsto da questo numero, decorre dalla data di entrata in vigore della L. n. 313/1993, purché, alla predetta data, non rimanesse a decorrere un termine minore.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro (3, 4 e 36 Cost.). Con successive sentenze n. 143 del 20 novembre 1969 e n. 174 del 12 dicembre 1972, la Corte costituzionale ha tuttavia precisato che tale principio non trova applicazione nei rapporti di pubblico impiego e in quelli garantiti dall'art. 1 della L. 15 luglio 1966, n. 604 e dall'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, licenziamento per giusta causa.

Con sentenza n. 50 del 7 aprile 1981, peraltro, la stessa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, che prevedeva la prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti degli impiegati dello Stato.

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